Procedure e casistiche

 

Tutti i soggetti che, a seguito di una determinata attività, hanno la necessità di scaricare in fognatura acque reflue industriali e/o acque soggette al Regolamento Regionale n. 4/2006 (acque di prima pioggia e lavaggio delle aree esterne) devono ottenere un’Autorizzazione allo scarico rilasciata dall'autorità competente.

I diversi procedimenti autorizzativi sono riconducibili alle casistiche così come di seguito descritte con i rispettivi riferimenti normativi:

  • 1) Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);
  • 2) Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)
  • 3) Autorizzazioni ex art. 208 del D.lgs.152/06 e smi
  • 4) Autorizzazioni ex art. 124 del D.lgs.152/06 e smi

 

1) Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

La disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) si applica alle Piccole e Medie Imprese e per gli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed Autorizzazione Unica ex art. 2808 del D.lgs. 152/06. E’ stata introdotta dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013. Risulta entrata in vigore, a partire dal 13 Giugno 2013. L’Autorità Procedente per il rilascio dell’AUA è lo Sportello Unico Attività Produttive (di seguito S.U.A.P). Il S.U.A.P. costituisce il riferimento primario per l’utenza per tutti gli aspetti amministrativi. L’Autorità Competente per il rilascio del provvedimento di AUA è la Provincia, cui è necessario riferirsi per gli aspetti tecnici delle istruttorie.

Il provvedimento di AUA ha una durata di 15 anni, calcolati a partire dalla notifica da parte dello S.U.A.P.

Per quanto attiene i procedimenti di AUA tutte le informazioni sono disponibili sul sito della Provincia di Como, cui si rimanda per ogni specifico dettaglio circa procedure e modulistica.

 

2) Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

La disciplina dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AUA) ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente da medie e grandi attività produttive. Essa prevede misure intese ad evitare oppure, qualora non sia possibile, ridurre le emissioni delle suddette attività nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative alla corretta gestione dei rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso. In Italia, l'A.I.A. è normata all’interno della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (artt. 29bis e seguenti), che ne disciplina il rilascio, il rinnovo e il riesame, nonché le modalità di esercizio degli impianti soggetti ad essa. L’elenco degli impianti soggetti ad A.I.A. è riportato all'Allegato VIII alla Parte Seconda. Con l’entrata in vigore del D.lgs. 46/2014 è stato esteso l’ambito di applicazione di tale normativa a nuove categorie di impianti non precedentemente soggetti ad A.I.A., che pertanto sono tenuti alla presentazione della relativa istanza secondo le modalità avanti indicate. Dal 1 gennaio 2008 la Provincia è autorità competente ai fini del rilascio, del rinnovo e del riesame dell'autorizzazione integrata ambientale in relazione a tutti gli impianti contemplati dall'allegato VIII, ad eccezione degli impianti soggetti ad A.I.A. statale (allegato XII parte seconda al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) e di quelli di competenza regionale, ai sensi dell'art. 17 comma 1 della L.R. n. 26/2003 e s.m.i. (impianti per l'incenerimento di rifiuti urbani, impianti per la gestione dei rifiuti di amianto, impianti di carattere innovativo o che effettuano ricerca e sperimentazione per la gestione dei rifiuti ad eccezione di quelli di cui all’art.16 comma 1 lettere b ter) e b quater) )

Per quanto attiene i procedimenti di AIA tutte le informazioni sono disponibili sul sito della Provincia di Como, cui si rimanda per ogni specifico dettaglio circa procedure e modulistica.

 

3) Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.lgs.152/06 e smi

Per le Aziende che si occupano di recupero e smaltimento rifiuti in applicazione ai disposti dell’art. 208 del D.lgs.152/06 e smi l’Autorità Competente per il rilascio del provvedimento è la Provincia.

L’istanza di autorizzazione/rinnovo/modifica sostanziale per gli scarichi di acque reflue industriali e/o di prima pioggia in fognatura deve essere inoltrata congiuntamente a quella per la gestione dei rifiuti. L’autorizzazione allo scarico confluisce nel provvedimento di autorizzazione all’esercizio delle attività di recupero e smaltimento rifiuti che ha una durata di 10 anni, calcolati a partire dalla notifica del provvedimento.

Per quanto attiene i procedimenti di AUA tutte le informazioni sono disponibili sul sito della Provincia di Como, cui si rimanda per ogni specifico dettaglio circa procedure e modulistica.

 

4) Autorizzazioni ex art. 124 del D.lgs.152/06 e smi

Per gli Enti Pubblici e per le aziende NON soggette ad AUA/AIA/AUT.UNICA ex art.208 resta ferma la disciplina stabilita dall’art. 124 del Decreto Legislativo n.152/2006 e smi.

L’istanza deve essere trasmessa telematicamente via PEC direttamente all’Ufficio d’Ambito (nella sezione modulistica è possibile scaricare i relativi moduli).

L’autorizzazione ha una durata di 4 anni calcolati a partire dalla notifica del provvedimento.

Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo ai sensi dell’art. 124 comma 8 del D.lgs. 152/06.

 

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