Le normative ambientali di carattere nazionale e regionale (Decreto Legislativo 152/2006, R.R. 4/2006, R.R. 6/2019) definiscono una classificazione delle acque reflue in base alla loro origine:
- Acque reflue domestiche, ovvero le acque “provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche”;
- Acque reflue assimilate alle domestiche, ovvero le acque che per legge oppure per particolari requisiti qualitativi e quantitativi possono essere considerate come acque reflue domestiche;
- Acque reflue industriali, ovvero le acque “provenienti da edifici o installazioni in cui si svolgano attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche”;
- Acque di prima pioggia e lavaggio delle aree esterne, ovvero le acque “corrispondenti, nella prima parte di ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull’intera superficie scolante servita dalla rete di raccolta delle acque meteoriche.”
Ai sensi del Decreto Legislativo 152/2006 (art. 124 c. 4) gli scarichi di acque reflue domestiche in pubblica fognatura sono sempre ammessi e pertanto non sono soggetti al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, purché effettuati in conformità a quanto previsto dal Regolamento di fognatura e depurazione.
Per le restanti tipologie di acque reflue, la normativa ambientale stabilisce che, preventivamente all'attivazione dello scarico, debba essere conseguita specifica autorizzazione o provvedimento di assimilazione che fissi i limiti quali-quantitativi e le eventuali prescrizioni alle quali attenersi durante il periodo di esercizio dello scarico.