La Legge n. 164/2014 ha modificato il D.Lgs. n. 152/2006, in particolare è stato aggiunto l’art. 158-bis che prevede :

“158-bis. Approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell'autorità espropriante (articolo introdotto dall'art. 7, comma 1, lettera h), legge n. 164 del 2014)

1. I progetti definitivi delle opere, degli interventi previsti nei piani di investimenti compresi nei piani d'ambito di cui all'articolo 149 del presente decreto, sono approvati dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che provvedono alla convocazione di apposita conferenza di servizi , ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. La medesima procedura si applica per le modifiche sostanziali delle medesime opere, interventi ed impianti.
2. L'approvazione di cui al comma 1 comporta dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, esclusi i piani paesaggistici.
3. L'ente di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui al comma 1 costituisce autorità espropriante per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo. L'ente di governo può delegare, in tutto o in parte, i propri poteri espropriativi al gestore del servizio idrico integrato, nell'ambito della convenzione di affidamento del servizio i cui estremi sono specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.”

Al link seguente è possibile scaricare la documentazione relativa ai procedimenti di approvazione dei progetti ai sensi dell'art. 158-bis attualmente in corso: Punto di accesso telematico 158-bis

Nella pagina seguente è possibile consultare l'elenco dei provvedimenti di approvazione dei progetti ai sensi dell'art. 158-bis conclusi: Procedimenti conclusi.

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