Le derivazioni, peraltro già attive, rientranti nella sanatoria o nel procedimento di riconoscimento preferenziale concordati a suo tempo dalla Regione Lombardia non sono formalmente concesse, almeno fino a quando la Provincia non rilascia il provvedimento di concessione. Al fine di anticipare la fase istruttoria per la “proposta” di delimitazione della ZdR, il Comune/Gestore può presentare all’AATO apposita istanza. Contestualmente trasmette, con la documentazione tecnica sopra elencata, anche la descrizione della portata massima emungibile (o quella massima d’esercizio) sulla quale determinare la ZdR. Tali documenti sono funzionali alla convocazione di un’apposita CdS o alla richiesta di pareri agli Enti competenti per la delimitazione della ZdR.

L’Autorità d’Ambito, entro 30 giorni dalla conclusione della raccolta dei pareri degli Enti interessati (ARPA, ASL, Provincia, …), conclude la propria istruttoria trasmettendo al Comune o ai Comuni ove insiste la ZdR e al Gestore che ha formulato l’istanza di delimitazione della ZdR, la formulazione della “proposta” di delimitazione, sotto forma di Decreto del Dirigente.

I Comuni territorialmente interessati dalla ZdR dovranno prendere atto formalmente della proposta dell’AATO tramite apposita D.G.C. o D.C.C., riportando nel provvedimento esplicite indicazioni della ZdR come previsto dall’Art. 14 del R.R. 2/2006 impegnandosi ad attivare la procedura di variante ai propri strumenti urbanistici.

Copia della delibera e del successivo atto di variante al PGT dovrà essere trasmessa all’Autorità d’Ambito e al Settore competente della Provincia o della Regione Lombardia, perché sia acquisita ai fini del rilascio della Concessione.

Qualora nelle fasi successiva dell’istruttoria per il rilascio della concessione si rilevasse la necessità di modificare le portate di derivazione ed eventualmente la ZdR, il Comune/Gestore provvederà ad adeguare conseguentemente la documentazione tecnica sopra descritta e a ripresentare l’istanza di delimitazione all’AATO. Quest’ultima attiverà una nuova procedura relativa alla nuova richiesta, ripartendo con la richiesta dei pareri necessari o con la convocazione di CdS.

La citata Delibera n. 19/2009, individua in linea generale la documentazione tecnica da produrre assieme con l’istanza. Sostanzialmente gli allegati tecnici per la ridelimitazione della ZdR devono comprendere:

  1. una relazione tecnica a firma di geologo abilitato contenente gli aspetti geologici, idrogeologici, idrochimici e ambientali, con descrizione degli aspetti urbanistici (previsioni PGT, mappali…) e dell’utilizzo del suolo ricadente nella ZdR (uso agricolo, residenziale…);
  2. proposta di ridelimitazione della ZdR a seguito delle risultanze delle prove effettuate sulla captazione;
  3. appositi elaborati cartografici a scala adeguata riportanti ubicazione e delimitazione dell’area di salvaguardia della derivazione (ZdR e ZTA);
  4. studio di fattibilità con relativo cronoprogramma per la messa in sicurezza o allontanamento dei centri di pericolo eventualmente presenti all’interno della zona di tutela assoluta e di rispetto;
  5. determinazione degli aspetti igienico sanitari da rispettare;
  6. esame degli aspetti gestionali e di controllo della ZdR, ivi compresa la valutazione e il confronto dei costi tra il mantenimento della delimitazione con criterio geometrico (200 m) e della gestione della delimitazione proposta, tenuto conto della mitigazione dei centri di pericolo.
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